Segnalazioni condotte illecite (Whistleblowing)

Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

La società, in conformità alla vigente normativa, ha adottato propri canali di segnalazione attraverso i quali possono essere inviate le segnalazioni whistleblowing, garantendo la riservatezza dell’identità di chi invia la segnalazione, delle altre persone coinvolte e del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni whistleblowing, che dovranno essere il più circostanziate possibile, riguardano violazioni di legge che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della società, come ad esempio la commissione di un atto corruttivo o la violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o ambientale.
Non sono segnalazioni whistleblowing e non saranno, quindi, prese in considerazione:

  • Contestazioni, rivendicazioni o richieste personali relative al proprio rapporto di lavoro (da inviare alle funzioni del Personale di competenza)
  • Reclami relativi a disservizi delle prestazioni rese dalle società Sasom (da inviare al servizio clienti)

 

Canale Interno per la segnalazione di Illeciti “Whistleblowing”

La legge 30 novembre 2017, n. 179 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) prevede, tra l’altro, che le società private debbano istituire dei canali attraverso cui i dipendenti possano denunciare, a tutela dell’integrità della società medesima, fatti illeciti, comportamenti dotati di rilevanza penale e violazioni al Modello o al Codice Etico di cui gli stessi siano testimoni diretti o indiretti garantendo, allo stesso tempo, una particolare tutela e riservatezza circa l’identità dei segnalanti in tutte le fasi in cui si articola il trattamento della segnalazione (cosiddetto “Whistleblowing”).

La Società ha ritenuto di istituire un canale riservato indicando l’OdV come soggetto destinatario delle denunce mediante

 

La Società assicura la piena riservatezza dell’identità del segnalante e garantisce, altresì, la massima tutela rispetto a qualsivoglia condotta di natura ritorsiva e/o discriminatoria collegata alla segnalazione. In particolare, sarà sempre vietata l’erogazione di sanzioni di carattere disciplinare ovvero qualsivoglia altra misura avente effetti ritorsivi sul rapporto di lavoro del segnalante con Sasom. È espressamente prevista l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, compia atti discriminatori o ritorsivi di qualunque natura in danno del dipendente che effettua la segnalazione ovvero qualora vengano violati i doveri di riservatezza a tutela dell’identità del segnalante.

L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che hanno effettuato una segnalazione ai sensi della normativa sul whistleblowing potrà, comunque, essere oggetto di denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, da parte dello stesso segnalante ovvero dall’organizzazione sindacale di riferimento. Inoltre, eventuali misure ritorsive e/o discriminatorie (quali, ad esempio, il licenziamento o il mutamento di mansioni) sono considerate giuridicamente nulle, in ossequio a quanto disposto dall’art. 6, comma 2-quater del Decreto.

Al fine di consentire il vaglio e ogni altro opportuno approfondimento delle segnalazioni che in futuro dovessero pervenire alla Società, si prevede che la segnalazione, a prescindere dal canale con cui potrà essere effettuata, dovrà contenere:

  • nome e cognome del segnalante (eventuali segnalazioni anonime saranno ugualmente considerate nei limiti in cui sia possibile svolgere i dovuti approfondimenti sul fatto segnalato);
  • momento di conoscenza da parte del segnalante del fatto segnalato;
  • fonte di conoscenza del fatto;
  • elementi descrittivi del fatto segnalato;
  • individuazione dell’autore del fatto segnalato;
  • eventuali testimoni o riscontri documentali del fatto segnalato

 

Canale esterno di segnalazione e divulgazione pubblica

  • Canale esterno gestito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) (disponibile al seguente sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing  i segnalanti vi possono ricorrere in via residuale e solo in determinate ipotesi indicate nell’informativa estesa
  •   1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
  •     a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
  •     b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
  •     c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  •     d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

 

 

  • OpenWhistleblowing v1.0.3
  • Powered by Globaleaks